Basi legali nella formazione professionale

La formazione professionale in Svizzera si basa su diverse leggi e disposizioni. Di seguito vengono illustrati i punti particolarmente importanti per i-le formatori-trici e le persone in formazione.

Basi legali nazionali

La formazione professionale è regolamentata a livello nazionale. Ciò significa che le basi giuridiche valgono per tutta la Svizzera. Nell’ambito della formazione professionale, le basi giuridiche determinanti sono le seguenti:

Nel caso di persone in formazione minorenni (Ankerlink), le leggi pertinenti sono le seguenti:

Basi specifiche della professione

Esiste inoltre un’ordinanza sulla formazione professionale per ogni professione. Nel caso della formazione professionale di base in ambito sociale si tratta dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base di Operatore-trice socioassistenziale AFC e dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base di Addetto-a alle cure sociosanitarie CFP.

I programmi quadro d’insegnamento sono alla base dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ad es. Educazione sociale o Animazione di comunità) e disciplinano, tra l’altro, la durata e i contenuti delle formazioni, nonché i requisiti dei luoghi di formazione.

Buono a sapersi: Aspetti relativi al diritto del lavoro per i minorenni

In linea di principio, la Legge sul lavoro (LL) si applica anche alle persone in formazione. L’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro) disciplina le norme speciali applicabili ai giovani fino ai 18 anni compiuti. L’allegato 2 al piano di formazione ACSS rispettivamente al piano di formazione OSA definisce inoltre le misure di accompagnamento in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute. Queste devono essere sempre prese in considerazione durante la formazione.

 

Lavoro notturno e domenicale

L’Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale per i giovani lavoratori durante la formazione professionale di base indica per quali formazioni professionali di base, e a partire da quale età, non sia più richiesta un’autorizzazione al lavoro notturno e domenicale a parte. Vi sono regolamentate anche le formazioni professionali di base ACSS e OSA (cfr. art. 10). Di conseguenza, le persone in formazione sono autorizzate a lavorare a partire dai 17 anni compiuti:

  • al massimo due notti alla settimana e
  • al massimo dieci notti all’anno, nonché
  • al massimo una domenica o un giorno festivo equiparato a una domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

Il lavoro deve essere sempre svolto sotto la sorveglianza di una persona adulta e qualificata.

Il supplemento di tempo previsto per il lavoro di notte dalla Legge sul lavoro (art. 17b LL) e il diritto al riposo compensativo in caso di lavoro domenicale (art. 20 cpv. 2 LL) devono essere accordati anche ai giovani lavoratori.

Durata del lavoro e del riposo

Analogamente, la durata del lavoro e del riposo per i giovani lavoratori stabilita nella Legge sul lavoro (art. 31 cpv. da 1 a 3 LL) deve essere rispettata. Di conseguenza, la durata del lavoro giornaliero dei giovani lavoratori non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda, né in alcun caso nove ore. Ai giovani dev’essere inoltre garantito un riposo giornaliero di almeno dodici ore consecutive. Possono essere occupati al più tardi fino alle ore 20 alla vigilia dei giorni di scuola professionale o dei corsi interaziendali. In generale, i giovani di età inferiore ai 16 anni possono essere occupati al massimo fino alle ore 20.

I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante l’intera formazione professionale di base, fatta eccezione dei casi in cui la loro collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 cpv. 2 OLL 5).

A partire dai 18 anni compiuti, le disposizioni della Legge sul lavoro si applicano a tutti i lavoratori e le lavoratrici, comprese le persone in formazione.

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