Quanto guadagno durante il tirocinio come operatore-trice socioassistenziale? È quanto si chiedono molti-e futuri-e tirocinanti. SAVOIRSOCIAL pubblica raccomandazioni e informazioni in merito.
SAVOIRSOCIAL pubblica ogni anno delle raccomandazioni salariali per la formazione professionale di base Operatore/Operatrice socioassistenziale. Devono servire da orientamento alle aziende e alle persone in formazione.
Raccomandazione per salari minimi 2025
Gli ammontari dei salari qui menzionati sono raccomandazioni salariali. Il salario è una questione di negoziazione tra la persona in formazione e l’azienda di tirocinio.
Salario lordo mensile (tirocinio professionale triennale)
1° anno di formazione | 2° anno di formazione | 3° anno di formazione |
830 Franchi | 1040 Franchi | 1390 Franchi |
Salario lordo mensile (tirocinio abbreviato per adulti)
per entrambi gli anni di formazione CHF 3'995
La presente raccomandazione salariale tiene conto del fatto che sono perlopiù le persone con esperienza professionale pluriennale nell’assistenza a decidersi a favore della formazione abbreviata biennale.
Raccomandazioni generali sui salari
L'ammontare del salario va regolamentato nel contratto di tirocinio. La legge non prescrive salari minimi. Occorre però rispettare le tariffe usuali del settore e del luogo.
Se così concordato nel contratto di tirocinio, è possibile che si aggiungano ulteriori prestazioni da parte dell'azienda di tirocinio, ad es. gratifiche, 13a mensilità o supplementi di vario genere quali materiale scolastico, indennità per il rincaro, per vestiti, per trasferte, ma anche contributi al vitto e all'abbigliamento professionale. SAVOIRSOCIAL raccomanda di versare una 13a mensilità a tutte le persone in formazione.
Le deduzioni vanno disciplinate nel contratto di tirocinio. È possibile effettuare deduzioni dal salario lordo per premi d'assicurazione (ad es. INP, CP, IPG, AVS e AI) come pure per prestazioni riscosse dal datore di lavoro (ad es. per vitto).
Non è possibile effettuare deduzioni né per l'assicurazione infortuni aziendale, né per la frequenza scolastica, né per la frequenza dei corsi interaziendali e neppure per gli esami di fine tirocinio.
A meno che il contratto di tirocinio non lo escluda espressamente, la persona in formazione è autorizzata a tenere le mance. Le usanze aziendali sono però vincolanti anche per le persone in formazione.